Il genitore che si vuole recare all’estero da solo o con il figlio minore e che manca dell’assenso dell’altro genitore deve rivolgersi al Giudice Tutelare competente per ottenere l’autorizzazione al rilascio o al rinnovo del passaporto per sé stesso o per il figlio minore.
Il Giudice competente è quello del luogo di residenza del minore. Se il minore risiede all'estero, è competente l'autorità consolare del paese di residenza. Tale autorizzazione è necessaria sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale o in caso di tutela del minore.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArt. 24 Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Modifiche alla legge 21 novembre 1967 n. 1185 in materia di rilascio dei passaporti".
vedi anche sentenza Corte Cost. n° 464/97 (filiazione naturale – equiparazione).
Possono richiedere l’autorizzazione:
L’ufficio competente è l’Ufficio della Volontaria Giurisdizione (Giudice Tutelare) - 3° piano.
COSA OCCORREIl genitore può rivolgersi al giudice con istanza in carta semplice, allegando verbale di separazione o sentenza di divorzio, ogni documentazione da cui risulti l’impossibilità di acquisire il consenso dell’altro genitore e autocertificazione dello stato di famiglia attuale.
In caso di minore affidato ai servizi sociali, ma collocato presso il genitore affidatario, serve l’assenso scritto del Comune.
Per il deposito occorrono:
Per il ritiro della copia conforme, occorre altro PAGOPA il cui importo sarà comunicato al momento del deposito della richiesta in cancelleria.
COSTI