I notai devono trasmettere alla cancelleria del Tribunale competente, e cioe' quello dell'ultimo domicilio del defunto, copia dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e dei verbali di registrazione dei testamenti pubblici. Il cancelliere provvede a raccogliere le copie dei testamenti e ad annotarli in apposita rubrica.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArt. 622 c.c. e art. 55 norme attuazione c.c.
CHI PUO'RICHIEDERLOLe copie verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e dei verbali di registrazione dei testamenti pubblici possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.
DOVE SI RICHIEDEL’Ufficio preposto è la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione sita al 3° piano del Palazzo di Giustizia, con orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.
COSA OCCORREPresentare apposita richiesta al Cancelliere.
TEMPILa richiesta di consultazione viene eseguita al momento.
COSTILa richiesta di consultazione di testamenti non comporta alcun costo.