L'inventario dei beni ereditari è un atto finalizzato a far produrre. all'accettazione dell'eredita' con beneficio di inventario gli effetti che le sono propri (in primis, la separazione tra i patrimoni del defunto e dell'erede).
La dichiarazione di accettazione con beneficio deve essere seguita o preceduta dall'inventario dei beni del defunto nei termini stabiliti dalla legge.
L'inventario dell'eredita' successivo all'accettazione puo' essere redatto da un notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioe' il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si e'' nel possesso dei beni o entro 3 mesi dall'accettazione se non si e' nel possesso dei beni.
L'inventario dell'eredita' precedente l'accettazione viene redatto da un notaio o da un cancelliere e deve essere seguito dall'accettazione beneficiata entro 40 (quaranta) giorni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOInventario dell'eredita' successivo all'accettazione (art. 484 c.c. , 494 c.c. e 769 c.p.c.).
Inventario dell'eredita' precedente all'accettazione (art. 485 c.c. e 487 c.c.).
L'erede.
DOVE SI RICHIEDEL’Ufficio preposto é la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione sita al 3' piano del Palazzo di Giustizia, con orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 10 alle ore 12.
COSA OCCORREPer chiedere la nomina del notaio/cancelliere che rediga l'inventario, e' necessario presentare:
Copia delle visure ipotecarie se ci sono beni immobili e di eventuali attività (es. conti correnti bancari intestati al de cuis), o altri crediti e di eventuali passività.
COSTI