E’ un istituto previsto dal legislatore che consente alle persone, condannate al pagamento di spese processuali o sanzioni pecuniarie processuali con provvedimenti giurisdizionali, di essere ammessi al beneficio della ripartizione del debito delle somme iscritte a ruolo, qualora versino in temporanea situazione di obiettiva difficoltà di pagamento.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArt. 19 co. 2 bis e ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
CHI PUO'RICHIEDERLOQualunque debitore dell'Erario che riceva la notifica di una cartella esattoriale da parte del Concessionario concernente spese processuali e sanzioni pecuniarie processuali.
DOVE SI RICHIEDEL’istanza va depositata dall’interessato oppure inviata per posta con raccomandata A.R., con allegazione di un documento d’identità in corso di validità, all'Agente per la riscossione competente per territorio o specificato negli atti inviati da Equitalia.
NOTA BENESi decade dal beneficio se non vengono pagate due rate anche non consecutive. La rateizzazione delle pene pecuniarie penali (multe, ammende), se non disposta in sentenza, può essere concessa soltanto dal Magistrato di Sorveglianza.
COSTINessun costo.