Nel caso vi sia una contestazione sull'eredità, o anche solo per evitare la dispersione o la sottrazione dei beni del defunto, può essere richiesta e/o disposta l'apposizione dei sigilli sui beni caduti in successione.
L'apposizione dei sigilli può essere anche disposta d'ufficio.
La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal Giudice su istanza di una delle stesse persone che possono chiederne l'apposizione e non può avvenire se non siano decorsi almeno tre giorni dall’apposizione,.
Chiunque abbia interesse, può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al Giudice, il quale provvede con ordinanza non impugnabile.
Possono chiedere l'apposizione dei sigilli ai sensi dell'art, 753 c.c.:
L'apposizione dei sigilli e la rimozione è disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero ai sensi dell'art. 754 c.p.c. nei casi seguenti:
L’Ufficio preposto é la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione sita al 3° piano del Palazzo di Giustizia, con orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
COSA OCCORRECOSTI
Contributo unificato (PAGOPA) di € 98,00 (procedimento volontaria giurisdizione);
PAGOPA di € 27,00.