Piano :
Terzo
Stanza :
Cancelleria volontaria giurisdizione
Orario al pubblico :
Si rimanda alla pagina della cancelleria volontaria giurisdizione
Il legittimo portatore del libretto/certificato di deposito/polizza (e cioè: il beneficiario, il cessionario, l’erede, il custode, il rappresentante dell’avente diritto) può fare istanza al Presidente del Tribunale dove il libretto/certificato di deposito/polizza è pagabile (art. 6 Legge 30/07/51 n. 948) per richiederne l’ammortamento in caso di smarrimento/furto.
Il provvedimento che pronuncia l’ammortamento del titolo, ne autorizza il pagamento dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (pubblicazione obbligatoria per il libretto/certificato di deposito/polizza di importo superiore a € 25.622,00) o dalla data di affissione nei locali dell’Istituto emittente (quando il libretto/certificato di deposito/polizza é di importo inferiore a € 25.622,00 e pertanto non c’è obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
L’ufficio preposto é la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione sita al 3° piano del Palazzo di Giustizia.
Per ottenere l’ammortamento del libretto/certificato di deposito/polizza occorrono:
Decorsi i termini previsti per ciascuna tipologia senza che sia intervenuta opposizione, il ricorrente deve richiedere alla Cancelleria Civile del Tribunale un certificato "di non proposta opposizione" per poter esigere il pagamento del titolo di credito o per ottenerne un duplicato dall’Istituto emittente.
Per la richiesta del certificato di "non proposta opposizione" al decreto di ammortamento occorre: