L'eredità può essere accettata con beneficio d'inventario.
Tale accettazione ha lo scopo di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede, e di conseguenza l'erede risponde di eventuali passività solo nei limiti di quanto ha ereditato.
E' l'unica forma di accettazione per minori, interdetti, inabilitati e per le persone giuridiche.
L'accettazione con beneficio si fa con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si e' nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si e' nel possesso dei beni.
La dichiarazione di accettazione con beneficio deve essere seguita o preceduta dall’inventario dei beni del defunto nei termini stabiliti dalla legge.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArtt. 484 e ss. c.c.
CHI PUO'RICHIEDERLOPuo' essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.
COSA OCCORREÉ necessario scrivere all'indirizzo dedicato: successioni.tribunale.urbino@giustizia.it, lasciando anche un recapito telefonico al quale sarete ricontattati.